
DISTANZIOMETRO AWP, IL TAR LAZIO ANNULLA IL DIVIETO: MISURE E LUOGHI SENSIBILI DEVONO ESSERE VERIFICABILI
Il distanziometro può essere applicato agli apparecchi da gioco, ma il provvedimento dell’amministrazione deve consentire all’operatore di capire quale luogo sensibile è stato considerato, quale distanza è stata rilevata e attraverso quale metodo di misurazione.
È uno dei principali elementi operativi che emergono dalla sentenza n. 14898/2026 del TAR Lazio, pubblicata il 14 settembre, relativa a tre apparecchi AWP installati in un esercizio di Cave, in provincia di Roma.
Il Tribunale ha annullato il provvedimento della XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini che aveva vietato l’installazione e la messa in esercizio degli apparecchi, ordinandone anche la rimozione entro cinque giorni. La ragione determinante è stata il difetto di istruttoria e di motivazione nell’applicazione del distanziometro.
Il caso: tre AWP già presenti e un nuovo titolare
La vicenda prende origine da un’attività commerciale nella quale la presenza di apparecchi per il gioco lecito risultava documentata già da diversi anni.
Nel 2013 il precedente titolare aveva presentato una SCIA relativa a tre apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS.
Nel febbraio 2026 l’azienda è stata ceduta a un nuovo esercente, insieme alle tre AWP. Il successivo 26 marzo il nuovo titolare ha presentato al SUAP una pratica relativa agli apparecchi, registrata dalla stessa amministrazione come “inizio attività per subingresso”.
Il 4 agosto è però arrivato il provvedimento negativo.
L’amministrazione ha ritenuto che il locale non rispettasse la distanza prevista rispetto ai luoghi sensibili e ha vietato la messa in esercizio delle tre AWP, imponendone la rimozione.
Il subingresso non esclude automaticamente il distanziometro
Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda proprio la natura del subingresso.
Il ricorrente sosteneva che non si trattasse di una nuova installazione, ma della prosecuzione di un’attività già esistente.
Il TAR non ha però fatto discendere da questo elemento un’esenzione automatica dalle regole sulle distanze.
Richiamando un precedente del 2024, i giudici hanno affermato che i limiti previsti dalla normativa regionale possono trovare applicazione anche quando una nuova istanza autorizzatoria riguarda impianti già esistenti.
In altre parole:
il semplice fatto che una pratica sia qualificata come subingresso non è sufficiente, da solo, a neutralizzare il distanziometro.
È un passaggio importante per gestori ed esercenti perché evita una lettura troppo ampia della sentenza.
Il TAR non ha stabilito che le AWP fossero automaticamente legittime perché già installate nel locale.
Il punto decisivo è l’istruttoria
Il provvedimento amministrativo faceva riferimento a “misurazioni” e “verifiche topografiche”.
Ma, secondo quanto ricostruito nella decisione, non precisava:
- quale luogo sensibile fosse stato preso come riferimento;
- quale distanza fosse stata effettivamente misurata;
- da quali punti fosse stato effettuato il calcolo;
- quale criterio di misurazione fosse stato utilizzato;
- quali verifiche tecniche avessero prodotto il risultato.
Ed è proprio questa carenza ad aver determinato l’annullamento.
Per il TAR, una motivazione formulata in questo modo non permette né all’interessato né al giudice di verificare concretamente la correttezza dell’accertamento.
Luoghi sensibili e distanza: cosa prevede la normativa del Lazio
La disciplina regionale di riferimento è la Legge regionale Lazio n. 5 del 5 agosto 2013, dedicata alla prevenzione e al trattamento del gioco d’azzardo patologico.
Nel testo vigente, l’articolo 4 prevede per l’apertura di nuove sale gioco un raggio minimo di 250 metri rispetto a determinate aree sensibili.
Tra queste rientrano istituti scolastici, centri frequentati prevalentemente da giovani, centri anziani, strutture sanitarie o socio-assistenziali e luoghi di culto. I Comuni possono inoltre introdurre limitazioni ulteriori e, in caso di contrasto, la legge regionale stabilisce l’applicazione delle disposizioni più restrittive.
Ma conoscere la soglia normativa non è sufficiente.
Nel singolo procedimento deve essere possibile ricostruire come quella soglia è stata applicata concretamente al locale interessato.
La motivazione non può essere completata in giudizio
Un altro elemento significativo riguarda il comportamento dell’amministrazione durante il processo.
Nel corso del giudizio erano stati indicati diversi luoghi qualificati come sensibili che, secondo l’ente, avrebbero giustificato l’applicazione del limite previsto dalla legge.
Per il TAR queste indicazioni non erano però sufficienti a correggere il provvedimento originario.
Le ragioni e gli elementi tecnici essenziali devono emergere dall’atto adottato dall’amministrazione.
Non possono essere ricostruiti soltanto successivamente davanti al giudice attraverso una motivazione postuma.
Anche le successive indicazioni dell’ente, inoltre, non chiarivano puntualmente quali strutture ricadessero entro la distanza prevista e attraverso quali criteri tecnici fosse stata effettuata la misurazione.
Perché la sentenza interessa gestori ed esercenti
Il caso di Cave contiene un’indicazione operativa che va oltre la singola controversia.
Nella rete fisica, subentri, cessioni d’azienda, nuove SCIA e modifiche dell’assetto autorizzatorio possono determinare una nuova verifica della posizione dell’esercizio rispetto alla normativa territoriale.
Per questo, prima di una variazione, diventa importante ricostruire almeno tre elementi:
1. La storia autorizzatoria
Occorre verificare quando gli apparecchi sono stati installati, quali titoli sono stati utilizzati e quali successive modifiche sono intervenute.
2. La disciplina territoriale applicabile
Regione, Comune ed eventuali ulteriori enti competenti possono incidere sul quadro applicabile.
Non basta quindi considerare soltanto la normativa nazionale.
3. Le misurazioni
Se viene applicato un distanziometro, devono essere verificabili il luogo sensibile preso come riferimento, la distanza rilevata e il metodo con cui è stata determinata.
Sono informazioni che possono diventare decisive in caso di diniego.
L’annullamento non equivale a un’autorizzazione definitiva
C’è infine un punto da non trascurare.
Il TAR ha annullato il provvedimento adottato contro l’esercente, ma non ha impedito all’amministrazione di riesaminare la pratica.
La sentenza fa salvo il potere dell’ente di adottare una nuova determinazione, purché questa volta l’istruttoria e la motivazione rispettino i principi indicati dal giudice.
Il risultato della sentenza deve quindi essere letto correttamente:
non è stato cancellato il distanziometro. È stata censurata la modalità con cui era stato applicato nel caso concreto.
Cosa cambia operativamente
Per la filiera AWP il caso può essere sintetizzato attraverso due principi complementari.
SUBINGRESSO ≠ ESENZIONE AUTOMATICA DAL DISTANZIOMETRO
ma, allo stesso tempo:
DISTANZIOMETRO ≠ DIVIETO AUTOMATICO SENZA UN’ISTRUTTORIA VERIFICABILE
È precisamente nello spazio tra questi due principi che entra in gioco la compliance territoriale.
Per gestori ed esercenti diventa quindi essenziale verificare la situazione amministrativa e geografica del punto vendita prima di subentri, acquisizioni o variazioni autorizzatorie e non soltanto dopo l’eventuale provvedimento negativo.
