
BINGO, IL TAR LAZIO ANNULLA L’INGIUNZIONE ADM: CANONI COVID E PROROGA DA RIDETERMINARE
Un’ingiunzione di pagamento da 53.952,74 euro relativa ai canoni dovuti durante la proroga di una concessione bingo è stata annullata dal TAR Lazio.
La decisione, riportata oggi 17 settembre, riguarda somme richieste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021, quando l’attività delle sale bingo era stata interessata dalle chiusure imposte durante l’emergenza sanitaria.
Ma il significato della sentenza va oltre il solo periodo Covid.
Il TAR ha infatti affrontato anche una questione più ampia: come deve essere determinato il corrispettivo economico quando una concessione bingo prosegue attraverso una proroga legislativa.
Il credito ADM non era automaticamente certo ed esigibile
Secondo la Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, il credito sul quale era stata costruita l’ingiunzione non poteva essere considerato automaticamente certo, liquido ed esigibile.
Il motivo è collegato al più ampio contenzioso europeo sulle proroghe delle concessioni bingo e sui relativi canoni.
Il TAR ha quindi annullato l’ingiunzione, lasciando però ad ADM la possibilità di rideterminare l’importo eventualmente dovuto sulla base di un’istruttoria diversa e coerente con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Questo passaggio è importante.
La decisione non stabilisce che il concessionario possa proseguire gratuitamente l’attività.
Stabilisce invece che l’importo non può essere semplicemente applicato in maniera rigida e automatica.
Il precedente della Corte di giustizia UE
Il riferimento centrale è la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 marzo 2025, relativa alle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22.
Il procedimento riguardava proprio il sistema italiano delle concessioni bingo prorogate e il pagamento di un canone mensile collegato alla prosecuzione del rapporto.
La Corte era stata chiamata a valutare il meccanismo alla luce della direttiva europea 2014/23/UE sulle concessioni e, in particolare, delle regole relative alle modifiche intervenute durante l’esecuzione del rapporto.
Il TAR Lazio ha richiamato quei principi per affermare che l’eventuale importo a carico dell’operatore deve essere costruito attraverso una valutazione concreta del rapporto economico.
Tra gli elementi da considerare rientrano l’attività effettivamente esercitata, l’utilità economica ottenuta attraverso la prosecuzione della concessione e gli oneri sopportati dall’operatore.
Canone non dovuto durante le chiusure Covid
La seconda parte della decisione riguarda direttamente il periodo pandemico.
Il TAR ha ritenuto che l’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 18/2020 debba essere interpretato nel senso che il canone bingo non sia dovuto per tutto il periodo nel quale l’attività della sala sia rimasta sospesa per effetto dei provvedimenti adottati dalle autorità per contrastare il Covid-19.
Non quindi soltanto per la prima fase della chiusura del marzo 2020.
Il principio viene ricondotto alla situazione di factum principis: la sala non poteva esercitare la propria attività a causa di un provvedimento dell’autorità e per una causa non imputabile al concessionario.
Richiedere comunque il canone durante quei periodi avrebbe alterato, secondo il TAR, l’equilibrio economico del rapporto concessorio.
Cosa cambia per i concessionari bingo
La sentenza non produce automaticamente l’annullamento di ogni richiesta economica relativa alle proroghe bingo.
Questo è il punto operativo da tenere distinto.
Il pronunciamento riguarda uno specifico contenzioso e ADM conserva il potere di procedere a una nuova quantificazione.
Tuttavia, la decisione rafforza due principi che possono assumere rilievo anche in controversie analoghe.
Il primo riguarda i periodi di chiusura imposta: se l’attività non poteva essere esercitata per disposizione dell’autorità, il relativo periodo non può essere trattato come un normale periodo di esercizio della concessione.
Il secondo riguarda la quantificazione economica della proroga: il corrispettivo deve essere supportato da un criterio coerente con l’effettiva situazione della concessione e con i principi europei, non semplicemente applicato in maniera forfettaria.
Perché la decisione interessa la rete fisica
Il caso riguarda il bingo, ma il tema è più ampio per chi opera nel gioco terrestre.
Le concessioni rappresentano infatti rapporti economici complessi nei quali entrano in gioco:
durata del titolo concessorio → proroga → corrispettivi → effettiva possibilità di esercizio → rischio operativo.
Quando uno di questi elementi cambia in maniera sostanziale, diventa centrale verificare se anche l’equilibrio economico del rapporto debba essere rivalutato.
Il pronunciamento del TAR conferma quindi l’importanza, per i concessionari della rete fisica, di mantenere una documentazione precisa dei periodi di attività, delle sospensioni, dei ricavi e degli oneri sostenuti.
Sono elementi che possono diventare determinanti quando ADM deve rideterminare somme collegate alla prosecuzione di una concessione.
L’annullamento non chiude il rapporto con ADM
Anche in questo caso è importante non trasformare una sentenza favorevole all’operatore in una conclusione più ampia di quella effettivamente pronunciata.
L’ingiunzione è stata annullata.
Ma il TAR ha fatto salvo il potere di ADM di procedere nuovamente alla determinazione dell’eventuale importo dovuto.
La differenza è sostanziale.
Non si passa quindi da 53.952 euro a zero in maniera automatica.
Si passa da un importo ritenuto non correttamente esigibile a una nuova quantificazione che dovrà rispettare i criteri indicati dal giudice amministrativo e dalla Corte di giustizia UE.
Il dossier resta aperto
Per la filiera bingo il pronunciamento va quindi considerato un nuovo tassello del contenzioso sulle proroghe delle concessioni.
Il punto da monitorare adesso sarà il modo in cui ADM applicherà concretamente i criteri indicati dai giudici nelle future rideterminazioni.
Da verificare anche se decisioni analoghe emergeranno su altre ingiunzioni o su altri concessionari.
La regola operativa che emerge oggi può essere sintetizzata così:
PROROGA ≠ CANONE AUTOMATICAMENTE FORFETTARIO
e
CHIUSURA IMPOSTA ≠ PERIODO ORDINARIO DI ESERCIZIO
Per chi gestisce concessioni e sale bingo, il tema resta quindi pienamente aperto sul piano amministrativo, economico e contenzioso.
