
AWP, LA CORTE DEI CONTI DISTINGUE IL PREU DALLA QUOTA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
La natura delle somme dovute dai gestori AWP ai concessionari torna al centro dell’attenzione giuridica del comparto terrestre.
Con la sentenza n. 67/2026, depositata il 27 marzo, la Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha confermato una decisione che escludeva la configurabilità di un danno erariale diretto per il mancato riversamento della quota straordinaria prevista dalla legge di Stabilità 2015.
Il principio riguarda una fattispecie specifica: la riduzione dei compensi degli operatori della filiera introdotta dall’articolo 1, comma 649, della legge 190/2014.
Non modifica invece la natura erariale del PREU né gli obblighi connessi al suo versamento.
Il contenzioso sulla quota della legge di Stabilità
La legge di Stabilità 2015 aveva previsto una riduzione complessiva di 500 milioni di euro dei compensi riconosciuti ai concessionari e agli altri operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento.
Il meccanismo aveva sollevato questioni sulla ripartizione dell’onere economico tra concessionari e gestori.
La controversia esaminata dalla Corte dei conti riguardava l’amministratore di una società che svolgeva attività di raccolta attraverso apparecchi AWP per conto di un concessionario.
La Procura contabile aveva contestato un presunto danno erariale di 19.459,23 euro, corrispondente alla quota del prelievo straordinario non riversata al concessionario.
Il PREU relativo alla vicenda risultava invece già versato all’Erario dal concessionario.
PREU e riduzione dei compensi: due fattispecie differenti
Il nodo centrale della decisione riguarda la natura delle somme.
Il PREU costituisce un prelievo tributario collegato al gioco effettuato mediante gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, del TULPS.
La quota straordinaria del 2015 derivava invece da un meccanismo legislativo di riduzione dei compensi spettanti agli operatori della filiera.
Secondo la Corte, non è possibile assimilare automaticamente queste due componenti.
La differenza tra obbligazione pubblica e rapporto contrattuale
Nel caso esaminato, la somma controversa non rappresentava denaro proveniente dalle giocate e destinato direttamente all’Erario.
Riguardava piuttosto il rapporto economico tra concessionario e gestore, con riferimento alla misura dei compensi riconosciuti.
L’origine legislativa della riduzione non era quindi sufficiente, da sola, a qualificare il mancato trasferimento della somma come danno erariale diretto imputabile al gestore.
La Corte ha richiamato anche la disposizione interpretativa introdotta dall’articolo 1, comma 921, della legge 208/2015, che ha precisato il meccanismo di ripartizione dell’onere.
Perché la Corte ha respinto l’appello della Procura
La Procura sosteneva che la quota straordinaria avesse natura pubblicistica perché prevista dalla legge e destinata a concorrere al prelievo imposto al settore.
La Corte ha invece valorizzato la natura del rapporto concretamente controverso.
La somma richiesta al gestore riguardava la riduzione del compenso nell’ambito del rapporto con il concessionario, non il mancato riversamento diretto di entrate tributarie.
Di conseguenza, i giudici hanno confermato il rigetto della domanda risarcitoria per danno erariale.
La decisione assume rilievo anche perché il Collegio la considera, per quanto a propria conoscenza, la prima pronuncia di secondo grado sulla specifica questione.
Cosa cambia per gestori e concessionari AWP
La sentenza contribuisce a delimitare due piani giuridici che convivono nel sistema concessorio.
Il primo riguarda gli obblighi pubblicistici relativi alla raccolta del gioco e al versamento del PREU.
Il secondo comprende i rapporti economici e contrattuali tra i soggetti della filiera.
La qualificazione delle somme non può dipendere esclusivamente dal fatto che un determinato importo sia previsto da una disposizione legislativa.
Occorre verificare la natura dell’obbligazione, il soggetto destinatario e il rapporto giuridico che ne disciplina il pagamento.
La sentenza non elimina le responsabilità dei gestori
La pronuncia non stabilisce un’esenzione generale dalla responsabilità erariale per i gestori AWP.
Il mancato riversamento di somme effettivamente aventi natura pubblica continua a poter determinare responsabilità secondo la disciplina applicabile.
La decisione riguarda precisamente la quota straordinaria della legge di Stabilità 2015.
Non risolve automaticamente eventuali controversie civilistiche tra concessionari e gestori relative agli stessi importi.
Una distinzione rilevante per la filiera
La sentenza offre un riferimento giurisprudenziale per ricostruire la diversa natura delle obbligazioni che caratterizzano il mercato degli apparecchi.
In un settore nel quale la raccolta regolamentata si accompagna a rapporti contrattuali articolati, distinguere correttamente entrate erariali e compensi degli operatori è essenziale.
Il chiarimento non introduce nuove disposizioni per il funzionamento degli apparecchi, ma contribuisce a definire i confini della responsabilità amministrativo-contabile nella filiera AWP.
Fonti
Fonte giurisprudenziale: Corte dei conti, Prima Sezione centrale d’appello, sentenza 67/2026 — testo integrale riprodotto da Doctrine.
Approfondimenti: Jamma, 12 ottobre 2026 · Studio Legale Scarlino, 11 settembre 2026.
