
SCOMMESSE NELLE SALE VLT, TAR LOMBARDIA: IL DISTANZIOMETRO NON SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE
Il divieto di installare apparecchi da gioco entro determinate distanze dai luoghi sensibili non può essere applicato automaticamente a qualsiasi attività del comparto del gioco pubblico.
È il principio al centro di una nuova pronuncia del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, pubblicata il 27 ottobre 2026.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso contro il Comune di Curno, in provincia di Bergamo, annullando il provvedimento con cui l’amministrazione aveva negato l’attivazione di un servizio di raccolta scommesse all’interno di una sala VLT già esistente.
La controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 5 della legge regionale Lombardia n. 8/2013, che disciplina le misure di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico.
La decisione assume particolare interesse per gli operatori della rete terrestre perché chiarisce la differenza tra nuova installazione di apparecchi da gioco e avvio di un’attività di raccolta delle scommesse.
Il caso: una sala VLT esistente e la richiesta di attivare le scommesse
La controversia nasce dalla richiesta presentata nell’aprile 2025 da una società che intendeva affiancare l’attività di raccolta delle scommesse a quella già esercitata mediante apparecchi VLT.
L’amministrazione comunale aveva espresso parere negativo, richiamando la vicinanza dei locali a un istituto di formazione professionale.
Secondo il Comune, la distanza dall’edificio scolastico era inferiore ai 500 metri previsti dalla normativa regionale per le nuove installazioni di apparecchi da gioco.
Erano state inoltre richiamate alcune prescrizioni urbanistiche comunali relative alla distanza minima di 150 metri dagli insediamenti residenziali.
Il 28 luglio 2025 il Comune aveva formalizzato il diniego.
La società aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato all’attività di raccolta delle scommesse una disciplina espressamente prevista per gli apparecchi AWP e VLT.
Il TAR ha condiviso questa impostazione, annullando il diniego.
Scommesse e VLT: due attività con discipline differenti
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la natura delle attività esercitate.
La raccolta delle scommesse e il gioco attraverso terminali VLT appartengono entrambi al settore del gioco pubblico regolamentato, ma presentano caratteristiche funzionali e amministrative differenti.
Nel primo caso, l’attività consiste nella raccolta di puntate relative a eventi futuri e incerti, il cui risultato è determinato esternamente al punto vendita.
Nel secondo, il gioco avviene attraverso apparecchi collegati a sistemi e reti autorizzati nell’ambito della disciplina ADM.
Questa differenza assume rilievo anche sul piano delle autorizzazioni e delle limitazioni territoriali.
La normativa regionale riguarda la collocazione degli apparecchi
L’articolo 5 della legge regionale Lombardia n. 8/2013 disciplina le distanze minime dai luoghi considerati sensibili.
La deliberazione della Giunta regionale n. 1274 del 24 gennaio 2014 ha stabilito i criteri applicativi del distanziometro.
La normativa regionale individua uno specifico ambito di applicazione relativo alla nuova collocazione degli apparecchi da gioco interessati dalla disciplina.
Anche la documentazione informativa ufficiale della Regione Lombardia distingue le limitazioni riferite all’installazione di slot e VLT dalle altre attività commerciali che possono essere svolte negli stessi locali.
Secondo la ricostruzione della sentenza, questa disciplina non può essere interpretata come un divieto generalizzato riferito indistintamente a tutte le attività del gioco pubblico.
Il Comune non può quindi estendere automaticamente alla raccolta delle scommesse restrizioni che la normativa regionale ha previsto per la nuova collocazione degli apparecchi.
Una nuova attività richiede comunque un’autorizzazione
La pronuncia chiarisce anche un secondo aspetto.
L’attivazione di un servizio di raccolta scommesse all’interno di una sala VLT già esistente costituisce una nuova attività sotto il profilo amministrativo.
Non è quindi sufficiente che il locale sia già autorizzato all’esercizio delle VLT.
Occorre rispettare i requisiti previsti per la specifica attività di raccolta delle scommesse e acquisire i necessari titoli abilitativi.
La distinzione individuata dal TAR riguarda l’applicazione del distanziometro regionale, non l’eliminazione degli obblighi autorizzatori.
I limiti ai poteri dei Comuni
La sentenza affronta anche il rapporto tra legislazione regionale e regolamentazione comunale.
Gli enti locali dispongono di poteri di pianificazione territoriale e possono intervenire, nei limiti delle rispettive competenze, per perseguire finalità di interesse pubblico.
Tuttavia, secondo il principio affermato dal TAR nella controversia esaminata, tali poteri non consentono di estendere per analogia una limitazione prevista dalla legge regionale per una determinata attività a un’altra attività non espressamente contemplata.
La tutela della salute e la prevenzione delle dipendenze da gioco rimangono obiettivi legittimi.
L’esercizio dei poteri amministrativi deve però avvenire nel rispetto del quadro normativo applicabile.
La tutela della salute non elimina la necessità di una base normativa
Il punto non riguarda la legittimità generale del distanziometro.
La disciplina sulle distanze mantiene la propria efficacia nei confronti delle attività e degli apparecchi cui si applica.
La questione affrontata dai giudici riguarda, invece, la possibilità di utilizzare quella stessa disciplina per impedire l’esercizio di un’attività differente.
Nel caso di Curno, il TAR ha ritenuto che il diniego fosse fondato su un’erronea assimilazione della raccolta delle scommesse alla nuova installazione di apparecchi da gioco.
Da qui l’annullamento del provvedimento comunale.
Cosa significa per i gestori delle sale VLT
La decisione offre alcuni elementi di riflessione agli operatori che gestiscono sale dedicate al gioco terrestre.
Il primo riguarda la possibilità di valutare l’integrazione di differenti attività all’interno dello stesso esercizio.
La presenza di apparecchi VLT non impedisce necessariamente di affiancare un servizio di raccolta delle scommesse.
Tuttavia, le condizioni di esercizio devono essere esaminate separatamente, in relazione alla natura dell’attività e alla disciplina applicabile.
Autorizzazioni e requisiti devono essere valutati distintamente
Per gli operatori diventa particolarmente importante verificare:
- La disciplina regionale relativa agli apparecchi da gioco e ai luoghi sensibili.
- I requisiti autorizzatori previsti per la raccolta delle scommesse.
- Le disposizioni urbanistiche e amministrative applicabili al locale.
- Le condizioni eventualmente previste dai rapporti concessori e dalle autorizzazioni già rilasciate.
Questa distinzione consente di evitare che le regole relative a una specifica attività vengano considerate automaticamente applicabili all’intero esercizio.
Il valore della documentazione amministrativa
La vicenda evidenzia anche l’importanza della corretta qualificazione delle attività nelle richieste presentate alle amministrazioni.
Le caratteristiche del servizio che si intende attivare, la documentazione relativa ai titoli autorizzatori e il riferimento alla disciplina normativa applicabile assumono un ruolo centrale nell’istruttoria.
Un’impostazione amministrativa accurata può contribuire a prevenire controversie fondate sull’assimilazione di attività soggette a regole differenti.
Una pronuncia importante, ma non un’autorizzazione generalizzata
La sentenza non elimina il distanziometro lombardo e non consente automaticamente di aprire punti scommesse all’interno di qualsiasi sala VLT.
La pronuncia riguarda un caso specifico e deve essere interpretata alla luce della normativa regionale applicabile.
Non costituisce inoltre una disciplina uniforme valida per tutte le Regioni italiane.
I differenti quadri legislativi territoriali possono prevedere condizioni e limitazioni diverse.
Il principio di interesse generale riguarda la necessità di distinguere le attività e di applicare le limitazioni amministrative entro il perimetro effettivamente previsto dalla normativa.
I prossimi passaggi
L’annullamento del diniego impone all’amministrazione di riesaminare la situazione nel rispetto dei principi affermati nella pronuncia, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti applicabili.
Per il comparto del gioco terrestre sarà importante osservare se questo orientamento verrà richiamato in altri procedimenti riguardanti sale VLT, punti scommesse e regolamentazioni territoriali.
Il tema si inserisce inoltre nel più ampio dibattito sul riordino nazionale della rete fisica.
La definizione di criteri più omogenei nei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali resta uno degli aspetti centrali per la programmazione degli investimenti e la certezza delle condizioni operative.
Per gestori ed esercenti, la pronuncia del TAR Lombardia ribadisce un principio essenziale: le differenti attività del gioco regolamentato richiedono valutazioni amministrative coerenti con le rispettive caratteristiche e con le norme che le disciplinano.
Fonti dell’articolo
Giurisprudenza — pubblicazioni del 27 ottobre 2026
Jamma — TAR Lombardia: scommesse e VLT, annullato il diniego
PressGiochi — Distanze, il TAR Lombardia boccia il diniego del Comune
AGIMEG — Scommesse a Curno, il TAR annulla il diniego
Normativa primaria
Regione Lombardia — Distanze dai luoghi sensibili e disciplina degli apparecchi
