
AWP, INCASSI NON VERSATI: LA CASSAZIONE CONFERMA IL PECULATO PER IL GESTORE
Il mancato riversamento delle somme riscosse attraverso gli apparecchi da gioco può assumere rilevanza penale e non essere qualificato esclusivamente come inadempimento contrattuale nei confronti del concessionario.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 36931/2026, che ha confermato la condanna del rappresentante legale di una società di gestione di apparecchi da gioco.
La controversia riguarda le somme relative al prelievo straordinario introdotto dall’articolo 1, comma 649, della legge n. 190/2014, la cosiddetta Legge di Stabilità 2015.
La pronuncia assume rilievo per la filiera terrestre perché affronta tre questioni fondamentali: la natura delle somme raccolte, la qualificazione giuridica del gestore e il rapporto tra responsabilità penale e controversie economiche con il concessionario.
Il caso: somme riscosse e mancato trasferimento al concessionario
La vicenda trae origine dal mancato versamento alla concessionaria di rete delle somme corrispondenti al prelievo straordinario previsto dalla normativa del 2015.
Il Tribunale di Oristano aveva riconosciuto la responsabilità penale del gestore per peculato.
La condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Cagliari.
Nel ricorso alla Cassazione, la difesa aveva contestato la qualificazione penale della condotta, sostenendo che l’obbligo di versamento all’Erario gravasse esclusivamente sul concessionario.
Secondo questa ricostruzione, l’eventuale mancato trasferimento delle somme da parte del gestore avrebbe dovuto essere considerato nell’ambito dei rapporti privatistici tra operatori della filiera.
La Cassazione ha respinto questa interpretazione.
La natura pubblicistica degli incassi del gioco
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione delle somme immesse nel circuito del gioco lecito.
La Corte richiama l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite penali sulla natura pubblicistica degli introiti derivanti da un’attività esercitata in regime di monopolio statale e sottoposta a controllo pubblico.
Questa qualificazione non dipende esclusivamente dal soggetto che materialmente detiene il denaro.
Il fatto che gli incassi transitino attraverso imprese private non elimina automaticamente i vincoli derivanti dalla loro destinazione nell’ambito del sistema concessorio.
Il rapporto contrattuale non esaurisce la responsabilità
La sentenza distingue il rapporto economico tra gestore e concessionario dalla responsabilità connessa alla gestione delle somme raccolte.
Nella vicenda esaminata, la controversia sui compensi e sugli obblighi economici tra le parti non è stata considerata sufficiente per ricondurre il mancato riversamento a una semplice disputa commerciale.
La valutazione penale riguarda infatti anche la provenienza delle somme, il titolo in base al quale sono detenute e la condotta del soggetto che ne dispone.
Il gestore può essere incaricato di pubblico servizio
Un secondo elemento riguarda la posizione giuridica dell’operatore.
La Cassazione ribadisce che il gestore degli apparecchi può assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione alle attività svolte nell’ambito della raccolta del gioco pubblico.
La circostanza che il gestore sia un imprenditore privato e operi sulla base di accordi commerciali non esclude, di per sé, questa qualificazione.
Il riferimento normativo è l’articolo 314 del Codice penale, che disciplina il peculato.
Quando può configurarsi il peculato
La pronuncia non significa che qualsiasi ritardo nei pagamenti verso un concessionario costituisca automaticamente un reato.
Per la configurabilità del peculato devono sussistere gli elementi richiesti dalla fattispecie penale, compresi la qualificazione del soggetto, la disponibilità delle somme per ragioni connesse al servizio e la condotta appropriativa.
È quindi necessario distinguere le situazioni di inadempimento contrattuale dalle condotte che coinvolgono somme detenute nell’esercizio di un servizio pubblico.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto integrati gli elementi necessari a confermare la responsabilità penale.
L’incertezza sull’importo non esclude necessariamente il reato
Un ulteriore punto affrontato riguarda la quantificazione delle somme.
La difesa aveva sostenuto che l’incertezza sull’esatto ammontare del credito vantato dalla concessionaria dovesse impedire l’affermazione della responsabilità penale.
La Cassazione ha distinto due questioni.
Da una parte, la necessità di verificare l’esistenza della condotta appropriativa e delle somme dovute.
Dall’altra, la determinazione dell’esatto importo economico oggetto della controversia.
Secondo la ricostruzione della pronuncia, l’incertezza sul valore preciso della pretesa non esclude necessariamente il reato quando risulti accertata la ritenzione di somme certamente dovute.
Il principio è particolarmente importante nelle controversie caratterizzate da rendicontazioni complesse o da differenti interpretazioni delle modalità di calcolo.
Il contenzioso sul prelievo del 2015
La difesa aveva richiamato anche le controversie sviluppatesi attorno al prelievo straordinario previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
La disciplina è stata oggetto negli anni di numerosi procedimenti davanti alla giustizia amministrativa, civile, contabile ed europea.
Nel ricorso era stata sostenuta la rilevanza dell’incertezza normativa, anche in relazione al principio del legittimo affidamento.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto che tali questioni non eliminassero, nel caso concreto, la responsabilità derivante dalla condotta contestata.
La Corte ha inoltre escluso che la comunicazione di recesso dal contratto con la concessionaria o la richiesta di distacco degli apparecchi potessero modificare retroattivamente la natura delle somme già riscosse.
Cosa significa per gestori e concessionari AWP
La sentenza non introduce nuovi obblighi amministrativi né modifica le aliquote fiscali applicabili agli apparecchi.
Conferma però la rilevanza delle procedure di gestione e riversamento degli incassi nel sistema del gioco pubblico.
Per gli operatori della filiera, il tema coinvolge aspetti organizzativi e amministrativi concreti.
Rendicontazione e tracciabilità delle somme
Una gestione accurata richiede che gli importi raccolti, quelli spettanti alle diverse componenti della filiera e le somme da riversare siano correttamente identificati e riconciliati.
Le procedure interne dovrebbero consentire di ricostruire le operazioni, le scadenze e le eventuali differenze contabili.
La disponibilità di documentazione coerente è particolarmente importante quando emergono contestazioni tra gestore e concessionario.
Controversie economiche e interruzione dei rapporti
La pronuncia richiama indirettamente anche l’importanza della gestione delle fasi di cessazione dei rapporti contrattuali.
La richiesta di distacco degli apparecchi o il recesso dal contratto non eliminano automaticamente gli obblighi relativi alle somme già riscosse.
Per questo motivo, in presenza di contestazioni economiche, assume rilievo distinguere le pretese contrattuali dalla gestione del denaro incassato nell’ambito del servizio.
La corretta ricostruzione delle rispettive posizioni richiede un esame puntuale della documentazione e delle obbligazioni applicabili.
Una pronuncia da leggere nel suo contesto
La sentenza n. 36931/2026 riguarda una vicenda specifica, collegata al prelievo straordinario del 2015.
Non può quindi essere interpretata come una qualificazione automatica di ogni mancato pagamento tra imprese del settore.
Il suo interesse generale risiede nel principio secondo cui la natura privata dei soggetti e dei loro rapporti commerciali non è sufficiente, da sola, a escludere i profili pubblicistici connessi alla raccolta del gioco.
Per gestori e concessionari, la pronuncia rafforza l’importanza di procedure amministrative affidabili, rendicontazioni verificabili e corretta gestione degli incassi.
I prossimi passaggi
Il provvedimento si inserisce in un quadro giurisprudenziale nel quale continuano a essere distinti il regime economico dei rapporti concessori e le responsabilità derivanti dalla gestione delle somme.
Per gli operatori sarà importante valutare il principio affermato dalla Cassazione insieme alle specifiche condizioni contrattuali e normative applicabili alle singole situazioni.
La gestione degli incassi resta così un ambito nel quale organizzazione amministrativa, compliance e responsabilità individuali devono essere considerate con particolare attenzione.
Fonti dell’articolo
Giurisprudenza e analisi della decisione
Jamma — Cassazione 36931/2026, mancato versamento e peculato
PressGiochi — Stabilità 2015, Cassazione conferma condanna del gestore
LexCED — Analisi giurisprudenziale della sentenza 36931/2026
Normativa di riferimento
