
AWP E VLT, IL TAR LAZIO RIDIMENSIONA LE PENALI ADM: COSA CAMBIA SUI LIVELLI DI SERVIZIO
Due recenti sentenze del TAR Lazio intervengono su un tema particolarmente tecnico ma rilevante per la gestione delle concessioni AWP e VLT: l’applicazione delle penali previste dalla convenzione quando non vengono rispettati determinati livelli di servizio della rete telematica.
Con le sentenze n. 14613 e 14614 del 2026, la Sezione Quarta Ter ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da un concessionario contro due provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’11 dicembre 2024, relativi a disservizi risalenti agli anni 2015 e 2016.
Le penali contestate ammontavano rispettivamente a 289.443,13 euro e 122.194,66 euro. I giudici hanno annullato i provvedimenti, lasciando però ad ADM la possibilità di adottarne di nuovi nel rispetto dei criteri indicati nelle pronunce.
LE PENALI RESTANO CONTRATTUALI, NON SONO SANZIONI AMMINISTRATIVE
Un primo elemento importante riguarda la natura stessa delle somme applicate al concessionario.
Il TAR ha confermato che le penali previste dalla convenzione per la gestione telematica degli apparecchi costituiscono clausole penali di natura contrattuale, riconducibili all’articolo 1382 del Codice civile.
Non si tratta quindi di sanzioni amministrative assoggettate alla disciplina della legge n. 689/1981.
La distinzione non è puramente formale. Da essa deriva infatti l’inapplicabilità di alcuni principi propri del sistema sanzionatorio amministrativo, tra cui quelli invocati dal concessionario in materia di irretroattività, imputazione soggettiva e tempestività della contestazione.
IL PUNTO CENTRALE È IL CALCOLO DELL’IMPORTO
Se sulla qualificazione giuridica delle penali il TAR ha dato ragione ad ADM, il risultato cambia quando si passa alla loro quantificazione.
Secondo i giudici, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi rilevanti nella determinazione dell’importo.
Le violazioni contestate risalivano infatti al 2015 e al 2016, mentre i criteri utilizzati per il calcolo delle penali erano stati definiti da ADM soltanto nel 2021.
La notevole distanza temporale tra i disservizi e la successiva applicazione delle penali ha portato il TAR a ritenere gli importi complessivamente manifestamente eccessivi, rendendo applicabile il potere di riduzione previsto dall’articolo 1384 del Codice civile.
IL TAR INDICA IL MINIMO PREVISTO DALLA CONVENZIONE
Le sentenze indicano quindi il criterio da utilizzare nella nuova determinazione delle somme.
Per le fattispecie oggetto dei ricorsi, il TAR considera corretto fare riferimento al minimo previsto dall’articolo 30 e dall’Allegato 2 della convenzione di concessione, anche quando tale importo risulti inferiore a quello derivante dai criteri fissati successivamente dalla determinazione direttoriale ADM del 16 marzo 2021.
Questo non elimina il sistema delle penali e non mette in discussione l’obbligo dei concessionari di rispettare i livelli di servizio previsti dalla convenzione.
Introduce però un principio significativo sulla proporzionalità della quantificazione quando la contestazione riguarda condotte molto risalenti rispetto al momento in cui vengono concretamente applicati i criteri economici.
VLT, IL NODO DELLA SOGLIA DEL 50%
La sentenza n. 14614/2026 contiene inoltre un passaggio particolarmente interessante per il comparto VLT.
La controversia riguardava il livello di servizio relativo all’integrità del software dei videoterminali.
La convenzione prevede che la violazione si configuri quando il disservizio interessa più del 50% degli apparecchi sottoposti a verifica.
Secondo il TAR, una volta superata tale soglia ADM non può però utilizzare automaticamente tutti gli apparecchi interessati dall’anomalia per calcolare la penale.
Il calcolo deve riguardare esclusivamente i videoterminali che eccedono la soglia del 50% prevista dalla convenzione.
Gli apparecchi compresi entro quella percentuale non possono concorrere alla determinazione economica della penale, perché fino a quel limite la stessa clausola non considera integrata la violazione del livello di servizio.
RESTA CENTRALE LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le pronunce non sono però favorevoli al concessionario su tutti gli aspetti.
Il TAR ha respinto le contestazioni relative all’onere della prova sui disservizi.
Secondo i giudici, ADM ha assolto il proprio compito attraverso l’indicazione delle violazioni rilevate, mentre grava sul concessionario l’onere di conservare le informazioni disponibili e di dimostrare eventuali cause che possano escludere la propria responsabilità.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che i dati relativi ai livelli di servizio erano messi annualmente a disposizione dei concessionari da Sogei attraverso l’area riservata.
Per gli operatori questo elemento è probabilmente altrettanto importante del ricalcolo delle penali: tracciabilità, conservazione dei dati e capacità di ricostruire tecnicamente i disservizi rimangono essenziali nella gestione del rapporto concessorio.
COSA CAMBIA CONCRETAMENTE
Le due decisioni non modificano la convenzione AWP/VLT e non introducono nuove regole generali per gestori o sale.
Il loro effetto immediato riguarda il concessionario coinvolto nel giudizio e obbliga ADM a rideterminare le relative penali secondo i criteri indicati dal TAR.
Le pronunce assumono però un interesse più ampio perché chiariscono tre aspetti destinati a essere rilevanti anche nella gestione di controversie analoghe:
la natura contrattuale delle penali, il potere di ridurne l’importo quando risulta manifestamente eccessivo e il criterio di applicazione della soglia prevista per specifici livelli di servizio VLT.
Non sarebbe quindi corretto leggere le sentenze come una cancellazione del sistema delle penali. Al contrario, i giudici ne confermano l’impianto contrattuale, intervenendo sulle modalità con cui ADM deve determinarne concretamente l’importo.
PER LA FILIERA AWP/VLT CONTA ANCHE IL DATO TECNICO
Per il mercato terrestre la questione mostra ancora una volta quanto il rapporto concessorio non riguardi esclusivamente raccolta e fiscalità.
I livelli di servizio della rete, la disponibilità dei dati tecnici, il monitoraggio degli apparati e la documentazione dei disservizi hanno conseguenze economiche dirette.
È un aspetto particolarmente significativo in una fase nella quale l’intera architettura della rete fisica attende ancora il proprio futuro riordino.
Per concessionari e soggetti tecnici della filiera, queste pronunce rappresentano quindi soprattutto un richiamo alla necessità di presidiare con continuità la componente tecnologica e documentale del servizio.
Fonti
- Le due pronunce sono state riportate il 7 settembre da Jamma, che ricostruisce nel dettaglio i criteri adottati dal TAR. Jamma — AWP e VLT, TAR Lazio annulla due penali ADM
- Una precedente ricostruzione del 4 settembre identifica entrambe le decisioni, n. 14613/2026 e n. 14614/2026, e il contenuto convergente delle due pronunce.
- Un’analisi giuridica specifica della sentenza n. 14614/2026 conferma natura contrattuale delle penali, riduzione ex art. 1384 c.c. e criterio della soglia del 50% per le VLT.
