
AWP DISMESSE, ADM SEMPLIFICA LE PROCEDURE: UN ANNO PER LE OPERAZIONI E NUOVE REGOLE SULLE SCHEDE
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene sulle procedure successive alla dismissione degli apparecchi AWP, introducendo una semplificazione degli adempimenti amministrativi e una diversa gestione degli obblighi di tracciabilità.
Con la determinazione direttoriale n. 683005/RU del 27 ottobre 2026, ADM modifica la disciplina introdotta nel 2018, ampliando da sei mesi a un anno il termine previsto per il completamento delle operazioni obbligatorie sugli apparecchi dismessi.
Il provvedimento interviene anche sulle modalità di gestione delle schede di gioco e dei cabinet, distinguendo gli obblighi riferiti alle componenti elettroniche da quelli relativi alle strutture fisiche degli apparecchi.
Le nuove disposizioni si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° novembre 2026.
Per i proprietari e gli operatori della filiera AWP si tratta di un aggiornamento operativo significativo, che riduce alcuni adempimenti senza eliminare gli obblighi di documentazione e controllo.
Dismissione AWP: il termine passa da sei mesi a un anno
La prima modifica riguarda il periodo disponibile per completare le operazioni previste dalla normativa sugli apparecchi dismessi.
Il decreto direttoriale ADM n. 38169/RU del 30 marzo 2018 aveva introdotto una procedura obbligatoria per impedire l’utilizzo illecito degli apparecchi ritirati dal mercato.
Il sistema prevede differenti modalità di gestione, comprese le operazioni di smaltimento, distruzione e le altre destinazioni consentite dalla normativa.
La determinazione del 27 ottobre 2026 sostituisce il precedente termine di sei mesi con quello di un anno.
Perché ADM ha ampliato i termini
La decisione tiene conto dell’evoluzione del mercato.
Nelle motivazioni del provvedimento, ADM evidenzia che nell’ultimo biennio si è registrata una minore frequenza di sostituzione degli apparecchi con vincita in denaro.
L’ampliamento del termine considera quindi le effettive tempistiche necessarie per le operazioni di gestione e per l’eventuale ricollocazione degli apparecchi sul mercato, nei casi consentiti.
Il passaggio a un anno offre una maggiore flessibilità organizzativa ai proprietari, senza eliminare l’obbligo di completare le operazioni previste.
Schede di gioco e cabinet: ADM distingue gli obblighi di tracciabilità
La seconda modifica riguarda le componenti degli apparecchi dismessi.
ADM introduce una distinzione più netta tra le schede elettroniche di gioco e i cabinet, ossia le strutture degli apparecchi private delle schede.
La differenziazione deriva dalle risultanze delle attività di controllo effettuate dall’Agenzia.
Secondo quanto indicato nella determinazione, i rischi di utilizzo illecito riscontrati negli anni hanno riguardato le schede di gioco degli apparecchi dismessi, potenzialmente utilizzabili in parallelo all’interno di apparecchi regolari.
Di conseguenza, ADM ha ritenuto opportuno concentrare sulle schede gli obblighi specifici di tracciabilità.
La dichiarazione dell’ubicazione riguarda le schede
Le modifiche intervengono sul sistema delle dichiarazioni previsto dalla disciplina del 2018.
L’indicazione analitica dell’ubicazione e le comunicazioni relative agli spostamenti vengono ora riferite alle schede di gioco degli apparecchi dismessi.
Non è più richiesto il medesimo livello di dichiarazione analitica per i cabinet.
Questo non significa che le strutture degli apparecchi possano essere trasferite o smaltite senza documentazione.
Rimane infatti l’obbligo di conservare le prove delle operazioni effettuate, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni.
La semplificazione riguarda quindi gli adempimenti dichiarativi e non l’eliminazione della responsabilità documentale del proprietario.
Spostamento ubicazione delle schede: comunicazione entro sette giorni
Una delle novità più concrete riguarda le tempistiche per dichiarare la movimentazione delle schede di gioco dismesse ubicate entro 10 giorni da quando risultano sul portale ADM.
La disciplina precedente richiedeva che la comunicazione dello spostamento delle schede già ubicate venisse effettuata entro un giorno dallo spostamento di ubicazione.
La nuova determinazione sostituisce questa previsione con un termine di sette giorni dallo spostamento dell’ubicazione.
Una maggiore flessibilità per i gestori
La modifica consente di organizzare le attività logistiche e amministrative con un intervallo temporale più ampio.
Gli operatori che gestiscono più apparecchi o differenti depositi potranno programmare le comunicazioni tenendo conto del nuovo termine.
Rimane necessario documentare correttamente la movimentazione delle schede e conservarne le prove per cinque anni.
Il provvedimento non elimina quindi l’obbligo di tracciabilità, ma modifica le tempistiche previste per il suo adempimento.
Documentazione obbligatoria: conservazione per cinque anni
La determinazione interviene anche sugli obblighi di conservazione documentale.
I proprietari devono poter dimostrare le operazioni effettuate sugli apparecchi dismessi, comprese le movimentazioni, i trasferimenti e le cessioni.
Il termine di conservazione previsto è di cinque anni.
La disposizione assume particolare rilievo per i cabinet, per i quali viene meno l’obbligo di comunicare analiticamente l’ubicazione e gli spostamenti, ma rimane necessario mantenere la documentazione delle operazioni effettuate.
Cosa occorre documentare
Dal punto di vista organizzativo, è opportuno mantenere un archivio che consenta di ricostruire:
- L’identificazione degli apparecchi e delle schede interessate.
- Le date e le destinazioni delle movimentazioni.
- Gli eventuali trasferimenti o le cessioni.
- Le operazioni di smaltimento o distruzione e la relativa documentazione.
- Le comunicazioni obbligatorie effettuate per le schede di gioco.
Questa impostazione costituisce una misura organizzativa consigliabile per garantire la disponibilità delle informazioni in caso di verifica.
Restano inoltre applicabili, quando pertinenti, gli obblighi previsti dalla normativa ambientale e dalla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le disposizioni del 2018 interessate dalle modifiche
La determinazione n. 683005/RU interviene su due provvedimenti.
Il primo è il decreto direttoriale n. 38169/RU del 30 marzo 2018, che disciplina le procedure obbligatorie successive alla dismissione degli apparecchi.
Il secondo è la determinazione direttoriale n. 72041/RU del 30 aprile 2018, contenente le istruzioni tecnico-amministrative per l’applicazione delle procedure.
Le modifiche riguardano i termini operativi, le informazioni da dichiarare e le modalità di documentazione delle attività.
ADM non introduce una nuova disciplina generale sugli apparecchi AWP.
Interviene invece su specifiche procedure già previste, aggiornandole in funzione dell’esperienza maturata nell’attività di vigilanza e delle esigenze operative della filiera.
Cosa cambia concretamente per i proprietari delle AWP
La semplificazione interessa soprattutto le imprese che gestiscono il ciclo di vita degli apparecchi e delle loro componenti.
Le procedure interne possono essere aggiornate distinguendo tre ambiti.
1. Gestione degli apparecchi dismessi
Occorre considerare il nuovo termine annuale previsto per completare le operazioni obbligatorie.
L’estensione temporale può incidere sull’organizzazione dei depositi, sulla programmazione delle lavorazioni e sulle procedure di destinazione degli apparecchi.
2. Tracciabilità delle schede elettroniche
Le schede di gioco rimangono l’elemento centrale delle dichiarazioni e delle comunicazioni di movimentazione.
Per questa componente assume quindi particolare importanza la corretta identificazione e registrazione degli spostamenti.
3. Gestione documentale dei cabinet
Per le strutture fisiche degli apparecchi si riducono gli adempimenti dichiarativi, ma resta necessario conservare la documentazione richiesta.
Un archivio amministrativo aggiornato permette di dimostrare le operazioni effettuate anche quando non è più prevista una specifica comunicazione analitica.
Una semplificazione che mantiene il presidio contro gli utilizzi illeciti
Il provvedimento presenta un equilibrio tra riduzione degli oneri amministrativi e mantenimento degli strumenti di controllo.
ADM ha scelto di concentrare gli obblighi sulle componenti considerate maggiormente esposte al rischio di utilizzo illecito.
Questa impostazione consente di differenziare la gestione delle schede elettroniche da quella delle strutture fisiche degli apparecchi.
Per le imprese della filiera, la semplificazione può tradursi in una riduzione delle comunicazioni amministrative e in una maggiore flessibilità nella programmazione delle operazioni.
Non viene però meno la necessità di mantenere procedure interne affidabili e documentazione verificabile.
Dal 1° novembre 2026 le nuove disposizioni
L’articolo 3 della determinazione stabilisce che le modifiche si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° novembre 2026.
Per gli operatori è quindi importante distinguere le dismissioni rientranti nel nuovo regime dalle operazioni precedenti, senza presumere un’applicazione retroattiva delle semplificazioni.
L’aggiornamento si inserisce in un quadro di progressiva revisione delle procedure amministrative del comparto AWP.
Ad agosto 2026 ADM era già intervenuta sulle modalità di manutenzione degli apparecchi.
Con il provvedimento del 27 ottobre l’attenzione si sposta sulla fase successiva alla dismissione, con particolare riferimento ai tempi, alla gestione delle componenti e alla tracciabilità.
Per gestori e proprietari delle AWP, la novità conferma l’importanza di organizzare in maniera distinta gli adempimenti tecnici e quelli amministrativi.
La riduzione degli oneri dichiarativi rappresenta una semplificazione operativa, ma la corretta gestione documentale rimane essenziale per garantire la conformità delle attività.
Fonti
Fonte primaria — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Determinazione direttoriale ADM n. 683005/RU del 27 ottobre 2026 — Testo integrale PDF
ADM — Novità e provvedimenti della Direzione Giochi
Approfondimento di settore
Jamma, 27 ottobre 2026 — Nuove procedure per le AWP dismesse
