Tar Campania rigetta istanza cautelare di una sala giochi: necessaria “trattazione di merito”
Il Tar Campania ha emesso un’ordinanza in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento che rigettava il rilascio della licenza per lo svolgimento di attività di gioco e scommesse ad una società di scommesse.
Il caso fa riferimento ad una decisione della Questura di Napoli, risalente al 30 dicembre 2024, che aveva negato l’autorizzazione alla società ricorrente ai sensi dell’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Come si legge nel documento, inoltre, il provvedimento conteneva anche “la comunicazione dei motivi ostativi”.
La parte ricorrente aveva presentato dunque ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, descrivendo il provvedimento come illegittimo e lesivo dei propri diritti. Pertanto, l’appellante aveva richiesto la sospensione cautelare dell’esecuzione al fine di poter tutelare i propri interessi in attesa del giudizio definitivo.
Il Tar Campania, come si legge nell’ordinanza: “Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito” ha stabilito che non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di sospensione e quindi la questione necessita di un approfondimento successivo. Pertanto il Tribunale ha deciso di rinviare la valutazione completa alla fase di merito del procedimento fissata per l’8 luglio 2025.
