Giochi e distanziometro, il Consiglio di Stato conferma la chiusura di una sala a Parma: “Anche gli asili nido sono luoghi sensibili”
Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura di una sala da gioco a Parma per mancato rispetto del limite minimo di distanza da un asilo nido, considerato luogo sensibile. I giudici di Palazzo Spada si sono quindi allineati alla sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna del 2023, contro cui la società titolare dell'attività aveva fatto ricorso.
Il Comune di Parma aveva fatto chiudere la sala con un'ordinanza del 25 ottobre 2022, applicando la legge regionale sulla prevenzione e il contrasto al gioco patologico, aggiornata nel 2019, che fissa a 500 metri la distanza minima delle sale da gioco da luoghi sensibili. Il ricorso presentato al Tribunale amministrativo si basava sull'interpretazione che l'asilo nido in questione erogherebbe “servizi socioeducativi di nido d’infanzia” e non “servizi scolastici in senso proprio”, non rientrando quindi nella “disciplina – si legge nella sentenza – sulla distanza minima dai c.d. luoghi sensibili che annovera i servizi scolastici ma non quelli socio-educativi”.
Il Collegio ha però respinto l'interpretazione, sottolineando come i gestori dell'attività scolastica abbiano dimostrato “di svolgere la propria attività sia quale asilo nido, sia quale scuola dell’infanzia, sia, infine, quale scuola elementare”. “Poiché – spiega il documento – la scuola dell’infanzia e quella elementare rientrano pacificamente tra i luoghi sensibili in quanto istituti scolastici, la prescrizione del distanziamento è stata correttamente applicata”. Inoltre, anche l'asilo nido in quanto tale rientra nel “complesso dei servizi all’infanzia” e merita quindi la stessa tutela.
Il titolare della sala da gioco si era anche richiamato al cosiddetto “effetto espulsivo” del provvedimento del Comune di Parma, avendo trasferito l'attività nel vicino Comune di Gattatico. Ma il Consiglio di Stato ha sottolineato come il Comune di Parma abbia dimostrato che l'attività avrebbe potuto essere ragionevolmente trasferita rimanendo in territorio comunale. Inoltre, la nuova sede si trova a soli 6 chilometri di distanza dalla vecchia e quindi, anche se il Comune è diverso, non si può parlare di effetto espulsivo.
